Super EcoBonus 110% sconto in fattura e cessione del credito
Tra le varie iniziative post-Covid19 in questo periodo si parla molto dei nuovi bonus introdotti dagli ultimi DCPM e tutto questo potrebbe essere una grande occasione di rilancio delle attività produttive, specialmente se saranno tutti strumenti semplice e facilmente applicabili.
Attualmente era già presente l’ecobonus fiscale che consentiva di detrarre dall’Irpef e dall’Ires una parte tra il 50% e il 65% delle spese destinate ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici, “spalmando” il rimborso in 10 anni.
Ma con gli ultimi provvedimenti del decreto rilancio del Governo, c’è la possibilità di usufruire dell’Ecobonus in alternativa alla detrazione fiscale, con la novità di poter usufruire della Cessione del Credito o Sconto in fattura.
Che differenza c’è tra sconto in fattura e cessione del credito? Quale delle due forme è più conveniente?
Lo sconto in fattura è una modalità di rimborso che consente di optare per uno sconto di pari importo applicato direttamente sulla fattura del fornitore, in poche parole l’azienda che effettua l’intervento si fa carico di anticipare al cliente, in una volta sola, l’intera somma.
La seconda opzione che si può scegliere per sfruttare l’Ecobonus al posto della detrazione fiscale, è la cessione del credito d’imposta: significa cedere ad altri soggetti un credito pari alla detrazione lorda spettante come pagamento di una parte della spesa.
Per esempio, si cede la detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori ottenendo uno sconto immediato sui costi dell’intervento.
Il vantaggio sostanziale sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito è che si beneficia del bonus in un’unica rapida soluzione invece che in 10 rate annuali.
Chi può accedere alla cessione del credito relativa all’ecobonus?
Possono farlo tutti i soggetti che sostengono delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi i soggetti che non potrebbero fruire della detrazione fiscale.
Eccezion fatta per i contribuenti incapienti, che sono i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma (articolo 14 del Dl 63/2013).
In sintesi si tratta dei contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui, e dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro.
Inoltre la cessione diretta alle banche è vietata.
In caso di lavori di riqualificazione in condominio, il contribuente che desidera accedere alla cessione del credito è tenuto a comunicarlo all’amministratore entro e non oltre la fine dell’anno in cui è stato effettuato l’intervento; l’amministratore ha dunque l’obbligo di comunicare l’accettazione del cessionario all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Nessun problema, contattaci ora senza impegno!
[contact-form-7 id=”1885″ title=”contatti footer”]